Accesso civico generalizzato

L’accesso “documentale”, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i. nonché regolamentato dal DPR 184/2006 e s.m.i., si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dal Commissario Unico, fermi restando i casi di esclusione, di limitazione e di differimento previsti dalla normativa vigente. Le richieste di accesso documentale ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 184/2006, possono essere presentate informalmente mediante richiesta, anche verbale, presso l’Ufficio che ha formato il documento e lo detiene stabilmente il quale esamina la richiesta immediatamente e senza formalità. L’accesso informale può essere esercitato qualora, in base natura del documento richiesto, non risulti l’esistenza di controinteressati ossia di coloro che per effetto dell’ostensione vedrebbero pregiudicato il diritto alla riservatezza. L’accesso documentale può essere esercitato formalmente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, a mezzo mail all’indirizzo commissario@commissariounicodepurazione.it ovvero a mezzo raccomandata A/R direttamente presso la sede legale ed operativa del Commissario Unico in Roma, Via Calabria 35, 00187. La richiesta verrà trasmessa al soggetto competente che detiene i dati e i documenti oggetto di istanza. E’ possibile utilizzare il modulo allegato sub 4 al presente Piano. L’art. 24 comma 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i. dispone l’inammissibilità delle istanze di accesso documentale preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del Commissario.