Provvedimento n° 24 del 03 febbraio 2026

Oggetto:

DETERMINAZIONE URGENTE DI INDENNITÀ PROVVISORIA EX ART. 22 COMMA 2 T.U.E.

COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE A TONO E COLLETTORE DI ADDUZIONE” NEL COMUNE DI MESSINA. (INTERVENTO COD. ID33401 – DELIBERA CIPE N. 60/2012).

CUP F43J13000000003.


SI DETERMINA

Occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio (art.22 bis)

ai sensi dell’art.22-bis del T.U.E., di procedere all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento e all’occupazione temporanea, dei beni indicati nel “Piano particellare” (Elaborato A.6.1), siti nel Comune di Messina (ME), riportati nel prospetto “elenco ditte” allegato alla presente (allegato A), per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio e/o asservimento, di occupazione temporanea nella misura indicata nel prospetto allegato, riproducente il “Piano particellare d’esproprio” facente parte del progetto esecutivo approvato con Provvedimento n°31/2024/F del 31.01.2024, alla luce di quanto meglio specificato con la predetta nota U-CU1541 del 29/07/2024;

ai sensi dell’art. 22-bis, comma 4 del T.U.E., di dare esecuzione al presente Provvedimento entro il periodo perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, mediante verbalizzazione dell’immissione in possesso da parte dell’autorità espropriante con verbale di esecuzione e stato di consistenza dei beni con le modalità di cui all’art.24 del T.U.E, anche in applicazione dell’art. 36 ter, comma 12 della Legge 29/07/2021 n.108;

l’occupazione temporanea si intende disposta dalla data di immissione in possesso e sino alla data di ultimazione dei lavori, della durata stimata di 36 mesi; tale occupazione potrebbe essere prorogata o soggetta ad una conclusione anticipata in relazione all’andamento dei lavori;

di notificare il presente Provvedimento ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001. Entro quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) dalla data di immissione in possesso, le ditte proprietarie potranno comunicare la condivisione dell’indennità sulla base delle determinazioni delle ditte proprietarie verranno attivate le procedure di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/01;

l’eventuale accettazione dell’indennità provvisoria è irrevocabile;

ai sensi dell’art. 42 DPR 327/2001 e ss.mm.ii. viene riconosciuta una indennità aggiuntiva, determinata sulla base del valore agricolo medi corrispondente al tipo di coltura in atto, a favore del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipati, questi ultimi che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità;

in caso di accettazione la somma dell’indennità di espropriazione sarà maggiorata ai sensi dell’art. 45 del T.U.E;

il proprietario che abbia condiviso la determinazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene è tenuto a depositare la documentazione, anche notarile, attestante la libera e piena proprietà del bene, entro 15 giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dalla comunicazione di condivisione dell’indennità. Se i dati catastali non corrispondessero alla situazione di fatto della proprietà dell’area, i pagamenti come sopra determinati saranno subordinati al perfezionamento dell’allineamento catastale ad opera del proprietario espropriando, al fine di consentire le successive procedure di trascrizione e volturazione a favore del Comune;

il ritardato pagamento per le cause sopra menzionate, non imputabili all’Ente Espropriante, non comporta il maturare di interessi sulla somma accettata;

l’indennità di occupazione temporanea, determinata con i criteri previsti dall’art. 50 del DPR 37/2001, verrà corrisposta a fine occupazione, alla luce dell’effettivo periodo di occupazione, in applicazione alle norme sancite dal T.U.E.:

decorsi inutilmente quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dalla notificazione del presente atto l’indennità si intenderà non concordata e si disporrà il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Servizio di Cassa DD.PP di Palermo;

qualora entro dieci giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) dall’immissione in possesso l’espropriato non condividesse la determinazione urgente dell’indennità, potrà chiedere la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva dell’indennità, designandone eventualmente uno di propria fiducia, ai sensi dell’art. 21 del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche.

in assenza dell’istanza della nomina dei tecnici, questo Ufficio chiederà alla Commissione Provinciale Espropriazioni la determinazione definitiva dell’indennità. La Commissione provvederà entro quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) e darà comunicazione della determinazione all’ente espropriante che la notificherà al proprietario;

per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria e/o decreto di esproprio, è dovuta un’indennità di occupazione da computare ai sensi dell’art. 50 comma 1 del  D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 e successive modifiche;

l’ente espropriante ai fini del perfezionamento della conclusione della procedura espropriativa si riserva di adottare l’atto di cessione del bene e/o il decreto di esproprio ove convenga.


  • Numero: 24
  • Anno: 2026
  • ID delib. CIPE: 33401
  • Comune: Messina

Allegati