Provvedimento n° 228 del 24 ottobre 2024
Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e all’occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 – Determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio e di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 37 e 50 del D.P.R. 327/2001 – “Progetto di potenziamento (e adeguamento) dell’impianto di depurazione” nel Comune di Misilmeri (PA) (cod. ID 33411 Delibera CIPE n. 60/2012 – CUP: J22I11000080001).
Si determina, ai sensi dell’art.22-bis del T.U.E., l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e all’occupazione temporanea ex art.49 del T.U.E. dei beni indicati nel “Piano particellare” (estratto da FO.01.015a, FO.01.015b e FO.03.004), siti nel Comune di Misilmeri (PA) riportati nel prospetto “elenco ditte” allegato alla presente (allegato A), per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio e di occupazione temporanea nella misura indicata nel prospetto allegato, riproducente il “Piano particellare d’esproprio” facente parte del progetto esecutivo approvato con Provvedimento n.40 del 20 marzo 2023.
Si determina, ai sensi dell’art. 22-bis, co.4 del T.U.E., si darà esecuzione al presente Provvedimento entro il periodo perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, mediante l’immissione in possesso con le modalità di cui all’art.24 del T.U.E, anche in applicazione dell’art. 36 ter, comma 12 della Legge 29/07/2021 n. 108.
Si determina, ai L’occupazione temporanea si intende disposta dalla data di immissione in possesso e sino alla data di ultimazione dei lavori, della durata stimata di 24 mesi; tale occupazione potrebbe essere prorogata o soggetta ad una conclusione anticipata in relazione all’andamento dei lavori.
Il presente Provvedimento sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001. Entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, le ditte proprietarie potranno comunicare la condivisione delle indennità di esproprio e occupazione temporanea; sulla base delle determinazioni delle ditte proprietarie verranno attivate le procedure di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/01.
Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di esproprio sarà riconosciuto un acconto pari all’80% dell’indennità accettata con le modalità di cui all’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene e l’assenza di diritti di terzi, ovvero il 100% dell’indennità accettata, previo invio, a questa Autorità espropriante, della documentazione attestante la proprietà delle aree. In caso di accettazione delle indennità di esproprio e di occupazione, soltanto a fine occupazione si potrà provvedere alla liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute che avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.
In caso di assenza di riscontro alla predetta notifica, di procedura di opposizione ovvero di non produzione di adeguata documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, le indennità verranno depositate su di un apposito conto amministrativo aperto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato.
Le eventuali ditte non concordatarie, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 1, del T.U.E., entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti ovvero procedere ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001.
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di esproprio è dovuta l’indennità di occupazione temporanea, computata ai sensi dell’art.50 comma 1 del T.U.E.
- Numero: 228
- Anno: 2024
- ID delib. CIPE: 33411
- Comune: Misilmeri