Provvedimento n° 153 del 15 ottobre 2025
“COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE A TONO E COLLETTORE DI ADDUZIONE” NEL COMUNE DI MESSINA. (INTERVENTO COD. ID 33401 – DELIBERA CIPE N. 60/2012).
CUP F43J13000000003.
LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITÀ TONO E DEI COLLETTORI FOGNARI PER IL CONVOGLIAMENTO REFLUI FOGNARI ZONA COSTIERA DA FIUMARA GUARDIA A VILLAGGIO SPARTÀ E LIMITROFI VILLAGGI COLLINARI” DI CUI ALL’INTERVENTO “COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE A TONO E COLLETTORE DI ADDUZIONE”
DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEGLI ARTT.22-BIS E 49 D.P.R. 327/2001 – DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEGLI ARTT. 37 E SEGUENTI, 44 E 50 DEL D.P.R. 327/2001.
DETERMINAZIONE URGENTE
SI DETERMINA
Occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio (art.22 bis)
- ai sensi dell’art.22-bis del T.U.E., di procedere all’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento e all’occupazione temporanea, dei beni indicati nel “Piano particellare” (Elaborato A.6.1), siti nel Comune di Messina (ME), riportati nel prospetto “elenco ditte” allegato alla presente (allegato A), per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio e/o asservimento, di occupazione temporanea nella misura indicata nel prospetto allegato, riproducente il “Piano particellare d’esproprio” facente parte del progetto esecutivo approvato con Provvedimento n°31/2024/F del 31.01.2024, alla luce di quanto meglio specificato con la predetta nota U-CU1541 del 29/07/2024;
- ai sensi dell’art. 22-bis, comma 4 del T.U.E., di dare esecuzione al presente Provvedimento entro il periodo perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, mediante verbalizzazione dell’immissione in possesso da parte dell’autorità espropriante con verbale di esecuzione e stato di consistenza dei beni con le modalità di cui all’art.24 del T.U.E, anche in applicazione dell’art. 36 ter, comma 12 della Legge 29/07/2021 n.108;
- l’occupazione temporanea si intende disposta dalla data di immissione in possesso e sino alla data di ultimazione dei lavori, della durata stimata di 36 mesi; tale occupazione potrebbe essere prorogata o soggetta ad una conclusione anticipata in relazione all’andamento dei lavori;
- di notificare il presente Provvedimento ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001. Entro quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) dalla data di immissione in possesso, le ditte proprietarie potranno comunicare la condivisione dell’indennità sulla base delle determinazioni delle ditte proprietarie verranno attivate le procedure di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/01;
- l’eventuale accettazione dell’indennità provvisoria è irrevocabile;
- ai sensi dell’art. 42 DPR 327/2001 e ss.mm.ii. viene riconosciuta una indennità aggiuntiva, determinata sulla base del valore agricolo medi corrispondente al tipo di coltura in atto, a favore del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipati, questi ultimi che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità;
- in caso di accettazione la somma dell’indennità di espropriazione sarà maggiorata ai sensi dell’art. 45 del T.U.E;
- il proprietario che abbia condiviso la determinazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene è tenuto a depositare la documentazione, anche notarile, attestante la libera e piena proprietà del bene, entro 15 giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dalla comunicazione di condivisione dell’indennità. Se i dati catastali non corrispondessero alla situazione di fatto della proprietà dell’area, i pagamenti come sopra determinati saranno subordinati al perfezionamento dell’allineamento catastale ad opera del proprietario espropriando, al fine di consentire le successive procedure di trascrizione e volturazione a favore del Comune;
- il ritardato pagamento per le cause sopra menzionate, non imputabili all’Ente Espropriante, non comporta il maturare di interessi sulla somma accettata;
- l’indennità di occupazione temporanea, determinata con i criteri previsti dall’art. 50 del DPR 37/2001, verrà corrisposta a fine occupazione, alla luce dell’effettivo periodo di occupazione, in applicazione alle norme sancite dal T.U.E.:
- decorsi inutilmente quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dalla notificazione del presente atto l’indennità si intenderà non concordata e si disporrà il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Servizio di Cassa DD.PP di Palermo;
- qualora entro dieci giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) dall’immissione in possesso l’espropriato non condividesse la determinazione urgente dell’indennità, potrà chiedere la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva dell’indennità, designandone eventualmente uno di propria fiducia, ai sensi dell’art. 21 del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche.
- in assenza dell’istanza della nomina dei tecnici, questo Ufficio chiederà alla Commissione Provinciale Espropriazioni la determinazione definitiva dell’indennità. La Commissione provvederà entro quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) e darà comunicazione della determinazione all’ente espropriante che la notificherà al proprietario;
- per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria e/o decreto di esproprio, è dovuta un’indennità di occupazione da computare ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D.P.R. 8 Giugno 2001, n. 327 e successive modifiche;
- l’ente espropriante ai fini del perfezionamento della conclusione della procedura espropriativa si riserva di adottare l’atto di cessione del bene e/o il decreto di esproprio ove convenga.
Determinazione urgente dell’indennità provvisoria (Art.22)
- ai sensi dell’art. 22 del T.U sulle espropriazioni per le particelle intere da espropriare posto che l’avvio dei lavori riveste carattere d’urgenza tale da non consentire l’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche si ravvede pertanto, la necessità di determinare d’urgenza, in via provvisoria, secondo le stime di progetto, l’indennità di esproprio e procedere all’acquisizione delle aree necessarie per la consegna e l’avvio dei lavori invitando il proprietario nei quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) successivi all’immissione in possesso a comunicare se la condivide;
- in caso di accettazione la somma dell’indennità di espropriazione sarà maggiorata ai sensi dell’art. 45 del T.U.E;
- ai sensi dell’art. 42 DPR 327/2001 e ss.mm.ii. viene riconosciuta una indennità aggiuntiva, determinata sulla base del valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto, a favore del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipati, questi ultimi che coltivino i terreni stessi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità;
- ricevuta dall’espropriato la comunicazione di condivisione della determinazione urgente dell’indennità, la documentazione comprovante la titolarità della proprietà e la piena e libera disponibilità del bene, quest’Ufficio disporrà il pagamento dell’indennità di espropriazione nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui decorra tale termine senza che avvenga il pagamento, al proprietario saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
- decorsi inutilmente quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dalla notificazione del presente atto l’indennità si intenderà non concordata e si disporrà il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato Servizio di Cassa DD.PP di Palermo;
- qualora entro dieci giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dall’immissione in possesso l’espropriato non condividesse la determinazione urgente dell’indennità, potrà chiedere la nomina dei tecnici per la determinazione definitiva dell’indennità, designandone eventualmente uno di propria fiducia, ai sensi dell’art. 21 del sopra citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche.
- in assenza dell’istanza della nomina dei tecnici, questo Ufficio chiederà alla Commissione Provinciale Espropriazioni la determinazione definitiva dell’indennità. La Commissione provvederà entro quindici giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) e darà comunicazione della determinazione all’ente espropriante che la notificherà al proprietario;
- qualora l’eventuale costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o dell’autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente;
- ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, il pagamento del fabbricato sarà subordinato ai soli fini della corresponsione dell’indennità alla sanabilità della costruzione medesima.
- se il sopraddetto espropriato non condividerà la relazione di stima potrà proporre opposizione alla stima ai sensi dell’art. 54 del T.U. presso la competente Corte d’Appello entro 15 gg (termine dimezzato in forza dell’art.18bis del D.L. n.152/21) dalla notifica del presente provvedimento;
- l’atto sarà registrato trascritto, volturato e notificato ai proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili.
- pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
- è opponibile da terzi entro 15 gg (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) successivi alla pubblicazione dell’estratto;
- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del Decreto di esproprio;
- dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al/ai bene/i espropriato/i possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
- il provvedimento potrà essere impugnato in via giurisdizionale entro 30 giorni (termine dimezzato in forza dell’art.18 bis del D.L. n.152/21) dalla notifica.
Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio (Art.49)
- il progetto dell’intervento, per la corretta esecuzione dell’opera, prevede l’occupazione temporanea di aree private non preordinate all’esproprio, come riportato nell’elaborato relativo al piano particellare di occupazione temporanea allegato al progetto esecutivo dell’opera;
- l’occupazione, per il tempo occorrente l’esecuzione delle opere previste, è effettuata senza trasformazione permanente dei luoghi per consentire l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio” si ravvede la necessita di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che dispone l’occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione dell’intervento in oggetto secondo quanto previsto dall’art. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.;
- la durata presunta dell’occupazione è di mesi 36 dalla data di effettiva occupazione, fatta salva la facoltà di proroga del predetto termine, qualora i lavori di cui trattasi non siano ancora ultimati;
- l’atto sarà notificato nelle forme degli atti processuali civili, contente l’indicazione del luogo, data e ora in cui è prevista l’esecuzione dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea;
- il Verbale di immissione in possessore consistenza dei luoghi è redatto in contraddittorio con il proprietario, o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante, possono partecipare alle operazioni e i titolari di diritti reali o personali sui beni da occupare (comma 4 art. 49 T.U.);
- il proprietario del bene da occupare, prima della data prevista per l’immissione in possesso, ha facoltà di asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto nel suo interesse, senza pregiudizio dell’opera da realizzare;
- il presente decreto, qualora per cause di forza maggiore, non possa essere eseguito nella data sopra stabilita, potrà comunque essere eseguito entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della sua emanazione; La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di occupazione nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto medesimo;
- le aree oggetto di occupazione saranno restituite, al termine della stessa, previa messa in pristino;
- ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001, ai proprietari delle aree occupate è dovuta un’indennità pari a un dodicesimo di quella che sarebbe dovuta in caso di esproprio per ogni anno di occupazione e di un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese;
- l’indennità di occupazione temporanea, determinata con i criteri previsti dall’art. 50 del DPR 37/2001, verrà corrisposta a fine occupazione, alla luce dell’effettivo periodo di occupazione, in applicazione alle norme sancite dal T.U.E.:
- ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPR 327/2001, in caso di mancato accordo sulla misura dell’indennità, su istanza di chi vi abbia interesse e titolo, è possibile richiedere la determinazione dell’indennità di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri ai sensi dell’art. 41 DPR. 327/2001;
- contro quest’ultima determinazione è possibile presentare opposizione alla stima presso la competente Corte d’Appello;
- qualora l’indennità di occupazione temporanea, non venga accettata, si procederà ad effettuare il deposito in favore della ditta presso la Ragioneria Territoriale dello Stato – Servizio di Cassa DD.PP di Palermo;
- l’ufficio espropri del Comune di Messina provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili o nelle forme previste dalla normativa regionale sugli espropri, il presente decreto di occupazione temporanea ai proprietari interessati, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo almeno 7 giorni prima della data fissata per le operazioni;
- ai sensi del D.P.R. 327/01 la presente comunicazione è stata disposta nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia avuto tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo;
- qualora il proprietario individuato dai registri catastali riceva la notificazione di atti del procedimento di occupazione temporanea, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo immediatamente all’amministrazione procedente, e invitandolo a produrre atto di vendita o di cessione al fine di individuare il nuovo/i proprietario/i che deve provvedere all’allineamento catastale; indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica;
Indennità per l’imposizione di servitù (Art.44)
- ai sensi dell’art. 44 del T.U, comma 1 sulle espropriazioni al proprietario del fondo che, dall’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca un danno permanente è dovuta una indennità per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto della proprietà determinata come da stralcio del piano particellare alle gato all’interessato.
- Numero: 2025
- Anno: 153
- ID delib. CIPE: 33401
- Comune: MESSINA