Provvedimento n° 133 del 11 agosto 2025

Oggetto:

INTERVENTO DI “DISINQUINAMENTO FASCIA COSTIERA VIBONESE – AREA OMOGENEA ANGITOLA”. COD. ID 33736-3 DELIBERA CIPE N.60/2012 – CUP I28F12000040009 – CIG 6777042FF6.

DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEGLI ARTT.22-BIS E 49 D.P.R. 327/2001 – DETERMINAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E SEGUENTI, 44 E 50 DEL D.P.R. 327/2001.


SI DETERMINA

Ai sensi dell’art.22-bis del T.U.E., per i lavori: “Disinquinamento fascia costiera vibonese – area omogenea Angitola” (cod. ID 33736-3 Delibera CIPE n. 60/2012). CUP: I28F12000040009”, l’occupazione d’urgenza preordinata l’asservimento e l’occupazione temporanea ex art.49 del T.U.E. dei beni indicati nel “Piano particellare -R.21- piano particellare grafico di esproprio, servitù, occupazione temporanea ed elenco ditte- del progetto esecutivo- primo stralcio” , siti nel Comune di Francavilla Angitola (VV).

si determinano in via provvisoria, le indennità di asservimento e di occupazione temporanea nella misura indicata nel prospetto innanzi riportato, riproducente estratto del “Piano particellare d’esproprio” facente parte del progetto esecutivo approvato con Provvedimento n. 137/2020 del 14 dicembre 2020.

Ai sensi dell’art. 22-bis, co.4 del T.U.E., si darà esecuzione al presente Provvedimento entro il periodo perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, mediante l’immissione in possesso con le modalità di cui all’art.24 del T.U.E, anche in applicazione dell’art. 36 ter, comma 12 della Legge 29/07/2021 n. 108.

L’occupazione temporanea si intende disposta dalla data di immissione in possesso e sino alla data di ultimazione dei lavori, della durata stimata di 18 mesi; tale occupazione potrebbe essere prorogata o soggetta ad una conclusione anticipata in relazione all’andamento dei lavori.

Il presente Provvedimento sarà notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001. Entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, le ditte proprietarie potranno comunicare la condivisione delle indennità di esproprio, asservimento e occupazione temporanea; sulla base delle determinazioni delle ditte proprietarie verranno attivate le procedure di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/01.

Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di asservimento sarà riconosciuto un acconto pari all’80% dell’indennità accettata con le modalità di cui all’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene e l’assenza di diritti di terzi, ovvero il 100% dell’indennità accettata, previo invio, a questa Autorità espropriante, della documentazione attestante la proprietà delle aree. In caso di accettazione delle indennità di esproprio, asservimento e di occupazione, soltanto a fine occupazione si potrà provvedere alla liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute che avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.

In caso di assenza di riscontro alla predetta notifica, di procedura di opposizione ovvero di non produzione di adeguata documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, le indennità verranno depositate su di un apposito conto amministrativo aperto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato.

Le eventuali ditte non concordatarie, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 1, del T.U.E., entro il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti ovvero procedere ai sensi dell’art. 22, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001.

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di asservimento o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria, è dovuta l’indennità di occupazione, computata ai sensi dell’art.50 comma 1 del T.U.E.


  • Numero: 133
  • Anno: 2025
  • ID delib. CIPE: 33736-3
  • Comune: Francavilla Angitola

Allegati