Provvedimento n° 114 del 7 settembre 2022

Oggetto:

Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, all’asservimento ed all’occupazione temporanea  – Determinazione indennità  –  Realizzazione della fognatura nella zona compresa tra Via Castellana e il Canale Passo di Rigano, con eliminazione dei relativi scarichi nel canale – Palermo  (ID 33526 – CUP: D73G97000000001).


Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, all’asservimento ed all’occupazione temporanea, ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del D.P.R. 327/2001 – Determinazione in via provvisoria dell’indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea, ai sensi degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001 –  “Realizzazione della fognatura nella zona compresa tra Via Castellana e il Canale Passo di Rigano, con eliminazione dei relativi scarichi nel canale” nel Comune di Palermo  (ID 33526 Delibera CIPE n. 60/2012 – CUP: D73G97000000001).


Si Determina, ai sensi dell’art.22-bis del T.U.E., l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, asservimento e l’occupazione temporanea ex art.49 del T.U.E. dei beni indicati nel “Piano particellare” (elaborati A.4.1, A.4.2, A.4.3), siti nel Comune di Palermo, per i quali si determinano in via provvisoria le indennità di esproprio, asservimento e di occupazione temporanea nella misura indicata nel prospetto allegato.
Ai sensi dell’art. 22-bis, co.4 del T.U.E., si darà esecuzione al presente Provvedimento entro il periodo perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso, mediante l’immissione in possesso con le modalità di cui all’art.24 del T.U.E. L’occupazione temporanea si intende disposta dalla data di immissione in possesso e sino alla data di  ultimazione dei lavori, della durata stimata di 24 mesi; tale occupazione potrebbe essere prorogata o soggetta ad una conclusione anticipata in relazione all’andamento dei lavori.
Il presente Provvedimento sarà notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell’art. 20, comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001. Entro trenta giorni dalla data di immissione in possesso, le ditte proprietarie potranno comunicare la condivisione delle indennità di esproprio e occupazione. Sulla base delle determinazioni delle ditte proprietarie verranno attivate le procedure di cui all’art. 22, comma 3, del D.P.R. 327/01.
Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di esproprio o asservimento sarà riconosciuto un acconto pari all’80% dell’indennità accettata con le modalità di cui all’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 327/2001, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene e l’assenza di diritti di terzi, ovvero il 100% dell’indennità accettata, previo invio, a questa Autorità espropriante, della documentazione attestante la proprietà delle aree. In caso di accettazione delle indennità di esproprio, asservimento e di occupazione, soltanto a fine occupazione si potrà provvedere alla liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea, maturata per tutto il periodo di possesso in ordine alla misura annua o mensile concordata e, quindi, al pagamento diretto ai proprietari delle somme loro dovute che avrà luogo, senza alcun’altra formalità, a fine occupazione in ragione della sua durata reale.
Nei casi di mancato riscontro alla predetta notifica, ovvero di procedura di opposizione e/o mancata produzione di adeguata documentazione, comprovante la piena e libera proprietà del bene, le indennità verranno depositate su di un apposito conto amministrativo, aperto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato.
Per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del T.U.E., le eventuali ditte non concordatarie potranno presentare osservazioni scritte, depositare documenti ovvero richiedere la nomina dei tecnici, nel termine di 30 giorni dall’immissione nel possesso, ai sensi degli artt. 22-bis, c. 1 e art. 22, c. 4 del T.U.E.
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di asservimento o del corrispettivo stabilito per la cessione bonaria, è dovuta l’indennità di occupazione, computata ai sensi dell’art.50 comma 1 del T.U.E.


  • Numero: 114
  • Anno: 2022
  • ID delib. CIPE: 33526
  • Comune: Palermo 

Allegati